Il Diritto di abitazione del coniuge superstite

20.11.2023

Anche in caso di successione legittima la legge, ai sensi dell'articolo 540, comma 2, del Codice civile, attribuisce il diritto di abitazione al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all'eredità. Il diritto di abitazione del coniuge superstite è riservato alla casa utilizzata come residenza familiare. Il coniuge superstite mantiene anche il diritto sull'utilizzo dei mobili presenti nell'abitazione, sempre che siano di proprietà del defunto o di proprietà comune. Il coniuge superstite, già al momento dell'avvio della successione acquisisce immediatamente il diritto di abitazione. I diritti di abitazione e di uso non possono essere ceduti o dati in locazione ad altri. 

La condizione necessaria per il diritto abitazione del coniuge superstite è dunque quella che la casa di abitazione dei due coniugi sia di proprietà comune o di proprietà del defunto. Anche in caso di altri eredi, per esempio i figli, al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione e mantiene comunque il godimento pieno della casa di abitazione della famiglia e dei vari beni presenti al suo interno. Il titolare dell'abitazione è tenuto, sotto il profilo fiscale, a versare i tributi relativi all'intero immobile sul quale vanta diritto. Gli altri eredi non sono invece tenuti a versare alcuna imposta.

La condizione necessaria perché il coniuge superstite all'apertura della successione abbia il diritto di abitazione è quello di avere residenza presso la casa adibita a residenza familiare.

In presenza di figli, è solo il coniuge superstite ad avere il diritto di abitazione sulla casa e di uso sui mobili che vi si trovano, ai figli non viene riconosciuto dalla legge un diritto di abitazione.