Accettazione tacita dell'eredità
L'accettazione tacita di eredità è uno dei modi attraverso i quali gli eredi "dichiarano" di essere tali e accettano dunque l'eredità. L'altra modalità, più intuitiva, è quella di accettazione espressa e formale.
Con accettazione tacita di eredità si intende un "comportamento concludente" da parte di un potenziale erede, che con tale atto – pur non firmando nulla – dichiara nei fatti di voler accettare l'eredità. Naturalmente questo discorso vale solo per chi ha diritto a tale eredità e non per soggetti terzi, ossia per chi è chiamato all'eredità in virtù di un testamento o per legge.
Atti che comportano accettazione dell'eredità
Un problema di fondamentale importanza attiene all'individuazione di quali possono essere ad esempio questi comportamenti concludenti, che possano determinare l'accettazione dell'eredità del defunto? Se ad esempio stiamo utilizzando un'auto che apparteneva al defunto e continuiamo a farlo, ma anche se continuiamo a vivere in un'abitazione che gli apparteneva e altri atti a questi assimilabili, ma non solo. Anche cose che potremmo definire meno materiali possono costituire comportamenti concludenti ai fini dell'accettazione tacita di eredità: ad esempio potremmo fare alcuni atti amministrativi in nome del defunto (al di fuori naturalmente delle carte necessarie per il decesso) che ci costituiscono in effettivi eredi. Perché scatti tale meccanismo, il possesso dei beni del defunto da parte degli eredi deve protrarsi oltre i tre mesi senza che gli eredi ne rinuncino.
Anche la vendita o la donazione di un immobile appartenuto al defunto costituisce naturalmente accettazione tacita di eredità.
Altri atti che possono comportare accettazione tacita sono: il conferimento di procura a vendere beni compresi nell'asse ereditario, la concessione in locazione, la concessione di ipoteca. Anche il pagamento del debito ereditario con denaro proprio del chiamato è stato reputato valere accettazione tacita, se parte di un più ampio accordo transattivo riguardante l'eredità, la costituzione o l'intervento in un giudizio in qualità di erede.
Atti che non comportano accettazione dell'eredità
In virtù delle numerose sentenze dei giudici di Cassazione si può affermare che vi sono molti atti legati alla successione che non comportano accettazione dell'eredità. La questione è sempre stata particolarmente dibattuta, ma si può affermare che la vendita di beni mobili di scarso valore per pagare il funerale non comporti accettazione tacita dell'eredità. In particolare il pagamento delle imposte legate alla dichiarazione di successione non è stata equiparata all'accettazione dell'eredità. La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio lasciato dal defunto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti fiscali. Se non viene pagata l'imposta entro il termine previsto dal legislatore si è soggetti a sanzioni. Pertanto il pagamento ha solo scopo conservativo e rientra, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'articolo 460 del codice civile.
Giurisprudenza in merito:
08/01/2013 – SUCCESSIONE IN GENERE – Accettazione della eredità – tacita – Cassazione civile sez. II 08 gennaio 2013 n. 263 In tema di successioni mortis causa, costituisce accettazione tacita dell'eredità l'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell'accettazione dall'art. 460 c.c., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l'avvenuta assunzione della qualità di erede.
11.01.2021 – Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n. 210/2021 – Il certificato dello stato di famiglia non fa presumere l'accettazione tacita dell'eredità – Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato.
22.01.2020 – Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 1438/2020 – L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale – L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, laddove abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciarvi o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare.